Art. 65
In vigore dal 8 ott 2001
L'apertura di una procedura di scioglimento, liquidazione, insolvenza o cessazione dei pagamenti nonché la sua chiusura e la decisione di proseguire l'attività sono soggette a pubblicità conformemente all', fatte salve le disposizioni della legislazione nazionale che impongono ulteriori misure di pubblicità.
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