Art. 68

In vigore dal 8 ott 2001
1.   Gli Stati membri prendono le disposizioni appropriate per assicurare un'attuazione efficace del presente regolamento. 2.   Ciascuno Stato membro designa le autorità competenti ai sensi degli . Esso ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.
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Art. 68 Regolamento (UE) 2001/2157 | Portale Normativo