Art. 33
In vigore dal 8 ott 2001
1. Gli azionisti o portatori di quote delle società promotrici dell'operazione dispongono di un termine di tre mesi per comunicare alle società promotrici l'intenzione di conferire le loro azioni o quote ai fini della costituzione della SE. Tale periodo prende avvio a decorrere dalla data in cui la costituzione della SE è stata determinata in via definitiva conformemente all'.
2. La SE è costituita soltanto se, alla scadenza del termine previsto dal paragrafo 1, gli azionisti o i portatori di quote delle società promotrici dell'operazione hanno conferito la percentuale minima di azioni o quote di ciascuna società, fissata conformemente al progetto di costituzione e se tutte le altre condizioni sono soddisfatte.
3. Se le condizioni per la costituzione della SE sono tutte soddisfatte conformemente al paragrafo 2, ciò forma oggetto per ciascuna delle società promotrici di pubblicità secondo le disposizioni della legge nazionale cui è soggetta ciascuna delle società, adottate conformemente all' della direttiva 68/151/CEE.
Gli azionisti o portatori di quote delle società promotrici dell'operazione che non hanno comunicato entro il termine di cui al paragrafo 1 l'intenzione di mettere le proprie azioni o quote a disposizione delle società promotrici ai fini della costituzione della SE beneficiano di una proroga di un mese per farlo.
4. Gli azionisti o portatori di quote che abbiano conferito i loro titoli per la costituzione della SE ricevono azioni di quest'ultima.
5. La SE può essere iscritta solo previa dimostrazione dell'espletamento delle formalità di cui all' e dell'esistenza delle condizioni di cui al paragrafo 2.
Storico versioni
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