Art. 28

In vigore dal 8 ott 2001
Per ciascuna delle società che si fondono, l'attuazione della fusione deve essere resa pubblica secondo le modalità previste dalla legge di ciascuno Stato membro conformemente all' della direttiva 68/151/CEE.
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Art. 28 Regolamento (UE) 2001/2157 | Portale Normativo