Art. 29

In vigore dal 8 ott 2001
1.   La fusione realizzata in conformità dell', paragrafo 2, lettera a) produce ipso jure e simultaneamente i seguenti effetti: a) il trasferimento universale alla società incorporante dell'intero patrimonio attivo e passivo di ciascuna società incorporata; b) l'acquisizione, da parte degli azionisti della società incorporata, della qualità di azionisti della società incorporante; c) l'estinzione della società incorporata; d) l'assunzione da parte della società incorporante della forma di SE. 2.   La fusione realizzata in conformità dell', paragrafo 2, lettera b) produce ipso jure e simultaneamente i seguenti effetti: a) il trasferimento universale alla SE di tutte le attività e passività delle società che si fondono; b) l'acquisizione, da parte degli azionisti delle società che si fondono, della qualità di azionisti della SE; c) l'estinzione delle società che si fondono. 3.   Qualora, in caso di fusione di società per azioni, la legge di uno Stato membro prescriva formalità particolari per l'opponibilità ai terzi del trasferimento di determinati beni, diritti ed obblighi da parte delle società che si fondono, tali formalità si applicano e sono adempiute dalle società che si fondono oppure dalla SE a decorrere dalla data della sua iscrizione. 4.   I diritti e gli obblighi delle società partecipanti in materia di condizioni e modalità di occupazione derivanti dalla legge nazionale, dalla prassi e dai contratti di lavoro individuali o dai rapporti di lavoro esistenti alla data dell'iscrizione sono trasferiti alla SE, per effetto di tale iscrizione, nel momento in cui quest'ultima è stata effettuata.
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Art. 29 Regolamento (UE) 2001/2157 | Portale Normativo