Art. 27

In vigore dal 8 ott 2001
1.   La fusione e la costituzione simultanea della SE prendono effetto dalla data in cui la SE è iscritta nel registro di cui all'. 2.   L'iscrizione della SE è subordinata all'espletamento di tutte le formalità previste dagli .
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Art. 27 Regolamento (UE) 2001/2157 | Portale Normativo