Art. 22

In vigore dal 8 ott 2001
Come alternativa ad esperti che operino per conto di ciascuna delle società che si fondono, uno o più esperti indipendenti ai sensi dell' della direttiva 78/855/CEE designati a tal fine, su richiesta congiunta di tali società, da un'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato membro alla cui legge è soggetta una delle società che si fondono o la futura SE, possono esaminare il progetto di fusione e redigere una relazione unica destinata a tutti gli azionisti. Gli esperti hanno il diritto di chiedere a ciascuna delle società che si fondono qualsiasi informazione ritenuta necessaria a permettere loro di assolvere le loro funzioni.
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Art. 22 Regolamento (UE) 2001/2157 | Portale Normativo