Art. 20
In vigore dal 8 ott 2001
1. Gli organi di direzione o di amministrazione delle società che si fondono redigono un progetto di fusione. Il progetto contiene:
a)
la denominazione sociale e la sede sociale delle società che si fondono nonché quelle previste per la SE;
b)
il rapporto di cambio delle azioni e, eventualmente, l'importo della compensazione;
c)
le modalità di assegnazione delle azioni della SE;
d)
la data a decorrere dalla quale tali azioni danno diritto alla partecipazione agli utili, nonché ogni modalità particolare relativa a tale diritto;
e)
la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società che si fondono si considerano, dal punto di vista contabile, compiute per conto della SE;
f)
i diritti accordati dalla SE ai titolari di azioni fornite di diritti speciali e ai portatori di titoli diversi dalle azioni, ovvero le misure proposte nei loro confronti;
g)
tutti i vantaggi particolari attribuiti agli esperti che esaminano il progetto di fusione nonché ai membri degli organi di amministrazione, di direzione, di vigilanza o di controllo delle società che si fondono;
h)
lo statuto della SE;
i)
informazioni circa le procedure secondo cui le modalità del coinvolgimento dei lavoratori sono determinate conformemente alla direttiva 2001/86/CE.
2. Le società che si fondono possono aggiungere altri elementi al progetto di fusione.
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