Art. 34

In vigore dal 8 ott 2001
Relativamente alle società promotrici di una siffatta operazione, uno Stato membro può adottare disposizioni intese a garantire la tutela degli azionisti di minoranza contrari a detta operazione, dei creditori e dei lavoratori. Sezione quarta Costituzione di una SE affiliata
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Art. 34 Regolamento (UE) 2001/2157 | Portale Normativo