Art. 2

Definizioni

In vigore dal 25 lug 2001
Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni: 1. «Segmento»: un gruppo di imbarcazioni quanto più omogeneo possibile per quanto riguarda le caratteristiche fisiche e gli attrezzi da pesca utilizzati, risultante da una suddivisione dei segmenti del quarto programma di orientamento pluriennale (POP IV). 2. «Flotta peschereccia commerciale»: navi registrate e in possesso di una licenza, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3690/93 del Consiglio (2), o di un altro tipo di autorizzazione a praticare la pesca commerciale; gli Stati membri devono trasmettere i dati concernenti le navi suddette allo schedario comunitario delle navi da pesca, ai sensi del regolamento (CE) n. 2090/98 della Commissione (3). 3. «Pesca ricreativa e sportiva»: tutte le attività di pesca esercitate senza scopi commerciali. 4. «Dati primari»: dati riferiti a singole navi, persone fisiche o giuridiche o singoli campioni. 5. «Potenza di pesca effettiva»: stima della potenza di pesca di una nave sulla base delle catture da essa effettuate. 6. «Potenza di pesca nominale»: potenza di pesca espressa mediante una caratteristica fisica (potenza motrice o stazza) o da una combinazione di tali caratteristiche. 7. «Sforzo di pesca»: riferito ad una nave, il prodotto della sua potenza di pesca per la durata dell'attività di pesca e riferito ad un gruppo di navi, la somma degli sforzi di pesca di tutte le navi considerate. 8. «Tipo di tecnica»: impiego di un attrezzo da pesca specifico o di uno o più attrezzi da pesca all'interno di un gruppo di attrezzi. 9. «Disaggregazione spazio-temporale»: combinazione di un dato periodo di tempo e di una stratificazione geografica in determinate sottozone. 10. «Campionamento esaustivo»: studio statistico di una popolazione in relazione ad un determinato parametro, se sono effettivamente misurati tutti gli individui che costituiscono la popolazione in questione. 11. «Industria di trasformazione»: industria dedita alla preparazione e alla conservazione di pesci, crostacei o molluschi nonché alla preparazione di prodotti contenenti pesce, crostacei o molluschi. 12. «Settore dell'industria di trasformazione»: una parte dell'industria di trasformazione, definita sulla base del tipo di trasformazione (congelazione, salatura/essiccazione, affumicatura, inscatolamento, piatti pronti, altro) e dei canali di commercializzazione, secondo i gruppi di specie trattate (demersali e bentoniche, Thunnidae, specie pelagiche diverse dai Thunnidae, altre specie ittiche, crostacei, cefalopodi, bivalvi, altri molluschi, altre). 13. «Dati aggregati»: dati aggregati come definiti all', lettera b), del regolamento (CE) n. 1543/2000. 14. «Unità funzionale»: raggruppamento operativo di rettangoli statistici, corrispondente all'area di distribuzione di uno stock biologico geograficamente isolato o di un insieme di piccoli stock biologici (vedi appendice II). 15. «Catture»: il peso vivo complessivo del pesce catturato inizialmente (catture lorde). 16. «Sbarchi»: l'equivalente peso vivo degli sbarchi (catture nominali). 17. «Rigetti»: il peso vivo complessivo del pesce sotto taglia, non vendibile o comunque indesiderato, rigettato al momento della cattura o poco dopo.
Storico versioni

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