Questo termine è definito da 2 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
un gruppo di imbarcazioni quanto più omogeneo possibile per quanto riguarda le caratteristiche fisiche e gli attrezzi da pesca utilizzati, risultante da una suddivisione dei segmenti del quarto programma di orientamento pluriennale (POP IV). 2. «Flotta peschereccia commerciale»: navi registrate e in possesso di una licenza, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3690/93 del Consiglio (2), o di un altro tipo di autorizzazione a praticare la pesca commerciale
Fonte: reg-2001-07-25-1639 — art. 2 →un segmento ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 67, del regolamento (UE) n. 575/2013
Fonte: reg-2014-10-10-35 — art. 1 →