Art. 2
Definizioni
In vigore dal 25 lug 2001
Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:
1.
«Segmento»:
un gruppo di imbarcazioni quanto più omogeneo possibile per quanto riguarda le caratteristiche fisiche e gli attrezzi da pesca utilizzati, risultante da una suddivisione dei segmenti del quarto programma di orientamento pluriennale (POP IV).
2.
«Flotta peschereccia commerciale»:
navi registrate e in possesso di una licenza, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3690/93 del Consiglio (2), o di un altro tipo di autorizzazione a praticare la pesca commerciale; gli Stati membri devono trasmettere i dati concernenti le navi suddette allo schedario comunitario delle navi da pesca, ai sensi del regolamento (CE) n. 2090/98 della Commissione (3).
3.
«Pesca ricreativa e sportiva»:
tutte le attività di pesca esercitate senza scopi commerciali.
4.
«Dati primari»:
dati riferiti a singole navi, persone fisiche o giuridiche o singoli campioni.
5.
«Potenza di pesca effettiva»:
stima della potenza di pesca di una nave sulla base delle catture da essa effettuate.
6.
«Potenza di pesca nominale»:
potenza di pesca espressa mediante una caratteristica fisica (potenza motrice o stazza) o da una combinazione di tali caratteristiche.
7.
«Sforzo di pesca»:
riferito ad una nave, il prodotto della sua potenza di pesca per la durata dell'attività di pesca e riferito ad un gruppo di navi, la somma degli sforzi di pesca di tutte le navi considerate.
8.
«Tipo di tecnica»:
impiego di un attrezzo da pesca specifico o di uno o più attrezzi da pesca all'interno di un gruppo di attrezzi.
9.
«Disaggregazione spazio-temporale»:
combinazione di un dato periodo di tempo e di una stratificazione geografica in determinate sottozone.
10.
«Campionamento esaustivo»:
studio statistico di una popolazione in relazione ad un determinato parametro, se sono effettivamente misurati tutti gli individui che costituiscono la popolazione in questione.
11.
«Industria di trasformazione»:
industria dedita alla preparazione e alla conservazione di pesci, crostacei o molluschi nonché alla preparazione di prodotti contenenti pesce, crostacei o molluschi.
12.
«Settore dell'industria di trasformazione»:
una parte dell'industria di trasformazione, definita sulla base del tipo di trasformazione (congelazione, salatura/essiccazione, affumicatura, inscatolamento, piatti pronti, altro) e dei canali di commercializzazione, secondo i gruppi di specie trattate (demersali e bentoniche, Thunnidae, specie pelagiche diverse dai Thunnidae, altre specie ittiche, crostacei, cefalopodi, bivalvi, altri molluschi, altre).
13.
«Dati aggregati»:
dati aggregati come definiti all', lettera b), del regolamento (CE) n. 1543/2000.
14.
«Unità funzionale»:
raggruppamento operativo di rettangoli statistici, corrispondente all'area di distribuzione di uno stock biologico geograficamente isolato o di un insieme di piccoli stock biologici (vedi appendice II).
15.
«Catture»:
il peso vivo complessivo del pesce catturato inizialmente (catture lorde).
16.
«Sbarchi»:
l'equivalente peso vivo degli sbarchi (catture nominali).
17.
«Rigetti»:
il peso vivo complessivo del pesce sotto taglia, non vendibile o comunque indesiderato, rigettato al momento della cattura o poco dopo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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