Art. 5
Trasmissione di dati ad organizzazioni internazionali
In vigore dal 25 lug 2001
1. Gli Stati membri possono trasmettere i dati cui fa riferimento il presente regolamento alle organizzazioni internazionali pertinenti, secondo le norme specifiche e le disposizioni regolamentari di tali organizzazioni.
2. Gli Stati membri informano la Commissione della trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 1 e su richiesta di quest'ultima le forniscono una copia informatica.
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