Art. 10
Accesso ai dati da parte della Commissione
In vigore dal 25 lug 2001
1. Se la Commissione desidera utilizzare dati aggregati raccolti ai sensi del presente regolamento, deve indicare agli Stati membri interessati i dati di cui trattasi.
2. Gli Stati membri prendono le misure idonee a consentire la consultazione a distanza dei dati in questione o una duplicazione degli stessi entro un periodo di tempo non superiore a venti giorni lavorativi.
3. Se uno Stato membro non è in grado di soddisfare la richiesta di accesso della Commissione, deve comunicarlo immediatamente a quest'ultima, indicandone le ragioni.
4. Quando la Commissione crei un file con dati degli Stati membri, il file non può essere conservato per più di venti giorni lavorativi dalla data per la quale è stata richiesta l'informazione e deve essere quindi distrutto, salvo espressa autorizzazione scritta degli Stati membri interessati.
Storico versioni
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