Art. 11

Accesso ai dati da parte degli Stati membri

In vigore dal 25 lug 2001
1.   Gli Stati membri prendono le misure necessarie per facilitare l'accesso dei corrispondenti nazionali degli altri Stati membri alla base dati informatizzata contenente i dati aggregati. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri i motivi che giustificano una sospensione dell'accesso ai dati a cui si riferisce il presente regolamento. 3.   Se un corrispondente nazionale desidera avere accesso ai dati detenuti da un altro Stato membro invia una richiesta al corrispondente nazionale responsabile dell'accesso ai dati in questione. Quest'ultimo risponde entro dieci giorni lavorativi e in caso di diniego di accesso ne fornisce i motivi. 4.   Gli Stati membri possono concludere accordi o concedere protocolli IT per agevolare l'accesso alle basi di dati. In tal caso ne informano immediatamente la Commissione. I costi occasionati dall'accesso alle basi di dati sono a carico dei corrispondenti nazionali che lo richiedono.
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Art. 11 Regolamento (UE) 2001/1639 — Accesso ai dati da parte degli Stati membri | Portale Normativo