Art. 4

Entrata in vigore

In vigore dal 17 mag 2001
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2001. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 113. (2)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80. (3)  GU L 214 del 13.8.1999, pag. 31. (4)  GU L 93 del 3.4.2001, pag. 28. (5)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.
Storico versioni

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