Art. 3

Relazione annuale

In vigore dal 17 mag 2001
1.   Entro il 30 aprile di ogni anno, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione annuale sull'attuazione delle misure e sull'applicazione delle sanzioni di cui all', paragrafi 1, 2 e 3, comprendente una valutazione dei relativi effetti. La prima relazione è presentata entro il 30 aprile 2002 e riguarda le misure attuate e le sanzioni applicate nel corso degli anni 2000 e 2001. Ogni relazione deve contenere i seguenti elementi: a) una sintesi dei dati materiali e finanziari disponibili sull'attuazione delle misure e sull'applicazione delle sanzioni di cui all', paragrafi 1, 2 e 3, accompagnata da un'analisi di questi dati e comprendente informazioni particolareggiate sui principali problemi incontrati; b) una valutazione sullo stato di avanzamento rispetto agli obiettivi operativi prefissi, fondata sulle informazioni di cui alla lettera a). 2.   Qualora la relazione non pervenga entro il 30 aprile o sia manifestamente incompleta, la Commissione sospende per gli Stati membri di cui trattasi il pagamento dell'anticipo sulla spesa di cui alla sottorubrica 1A della sezione garanzia del FEAOG secondo le seguenti modalità: a) qualora la relazione non pervenga entro il 15 maggio o sia manifestamente incompleta a tale data, un importo equivalente alle somme detratte in applicazione dell', paragrafo 2, e dell' del regolamento (CE) n. 1259/1999 tra il 1o maggio e il 15 ottobre dell'esercizio precedente è trattenuto sugli anticipi da versare all'inizio del mese di giugno; b) qualora la relazione pervenga dopo il 15 giugno o sia manifestamente incompleta dopo tale data, un importo equivalente alle somme detratte in applicazione dell', paragrafo 2, e dell' del regolamento (CE) n. 1259/1999 tra il 16 ottobre e il 30 aprile è trattenuto sugli anticipi da versare all'inizio del mese di luglio. 3.   Per gli Stati membri di cui trattasi, il versamento degli importi sospesi a norma del paragrafo 2 è subordinato alla presentazione della relazione completa ed è effettuato al momento del versamento del secondo anticipo successivo al ricevimento della stessa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2001:963:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 3 Regolamento (UE) 2001/963 — Relazione annuale | Portale Normativo