Art. 2
Trasmissione di informazioni alla Commissione
In vigore dal 17 mag 2001
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, in riferimento all' del regolamento (CE) n. 1259/1999 nonché in riferimento a ciascuno dei settori elencati nell'allegato dello stesso regolamento:
a)
un'analisi della situazione della superficie agricola utilizzata e della produzione praticata, con riguardo ai potenziali effetti ambientali;
b)
una descrizione particolareggiata delle pertinenti misure ambientali previste all', paragrafo 1, di detto regolamento, adottate alla luce dell'analisi di cui alla lettera a);
c)
una descrizione circostanziata delle sanzioni applicate a norma dell', paragrafo 2, di detto regolamento.
2. Qualora decidano di applicare l' del regolamento (CE) n. 1259/1999, gli Stati membri comunicano una descrizione particolareggiata delle misure adottate a tal fine.
3. Gli Stati membri comunicano una descrizione particolareggiata di ogni altra misura adottata a norma del regolamento (CE) n. 1259/1999.
4. Le descrizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 devono far riferimento a tutte le disposizioni pertinenti di diritto comunitario e/o di diritto interno. Gli Stati membri notificano alla Commissione, a richiesta di quest'ultima i testi legislativi nazionali pertinenti.
5. Le comunicazioni di cui al paragrafo 1 sono effettuate immediatamente dopo l'adozione delle misure di cui trattasi. Per le misure adottate nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2000 ed il 31 luglio 2001, le comunicazioni devono essere trasmesse prima del 30 settembre 2001.
6. Entro il 30 settembre di ogni anno, gli Stati membri presentano alla Commissione un prospetto aggiornato della destinazione conferita, a titolo di sostegno supplementare comunitario, agli importi detratti a norma dell', paragrafo 2 e dell' del regolamento (CE) n. 1259/1999, unitamente alla dichiarazione delle spese prevista dall'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1750/1999.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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