Art. 4
Entrata in vigore
In vigore dal 17 mag 2001
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2001.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 113.
(2) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.
(3) GU L 214 del 13.8.1999, pag. 31.
(4) GU L 93 del 3.4.2001, pag. 28.
(5) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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