Art. 4
In vigore dal 2 dic 1999
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 1999.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.
(2) GU L 20 del 21.1.1999, pag. 8.
(3) GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35.
(4) GU L 133 del 17.6.1995, pag. 9.
(5) GU L 133 del 17.6.1995, pag. 16.
(6) GU L 133 del 17.6.1995, pag. 26.
(7) GU L 292 del 15.11.1996, pag. 12.
(8) GU L 141 del 24.6.1995, pag. 28.
(9) GU L 161 del 12.7.1995, pag. 2.
(10) GU L 117 del 24.5.1995, pag. 2.
(11) GU L 260 del 31.10.1995, pag. 33.
(12) GU L 144 del 28.6.1995, pag. 14.
(13) GU L 136 del 31.5.1994, pag. 33.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1999:2558:oj#art-4