Art. 2

In vigore dal 2 dic 1999
In deroga alle disposizioni di cui all', i titoli di esportazione recanti fissazione anticipata della restituzione le cui domande sono presentate nel corso del periodo che va dal 27 dicembre 1999 al 10 gennaio 2000 sono rilasciati il decimo giorno lavorativo successivo alla presentazione della domanda, sempreché la Commissione non abbia adottato misure specifiche nel termine suddetto.
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