Art. 3

In vigore dal 2 dic 1999
La Commissione adotta le misure intese ad abrogare il presente regolamento e a ristabilire lo status quo in vigore prima della sua entrata in vigore non appena constati che le perturbazioni nella trasmissione dei dati connesse con il passaggio dall'anno 1999 all'anno 2000 non si sono verificate o non sussistono più. Inoltre la Commissione è autorizzata a reintrodurre il termine di riflessione prorogato di cui all' qualora ristabilisca lo status quo nel corso del periodo dal 27 dicembre 1999 al 10 gennaio 2000 ma constati che tali perturbazioni appaiono poco dopo, come pure nel caso in cui dette perturbazioni si manifestino dopo il 10 gennaio 2000.
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Art. 3 Regolamento (UE) 1999/2558 | Portale Normativo