Art. 4

Art. 4

In vigore dal 2 dic 1999
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 1999. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. (2) GU L 20 del 21.1.1999, pag. 8. (3) GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35. (4) GU L 133 del 17.6.1995, pag. 9. (5) GU L 133 del 17.6.1995, pag. 16. (6) GU L 133 del 17.6.1995, pag. 26. (7) GU L 292 del 15.11.1996, pag. 12. (8) GU L 141 del 24.6.1995, pag. 28. (9) GU L 161 del 12.7.1995, pag. 2. (10) GU L 117 del 24.5.1995, pag. 2. (11) GU L 260 del 31.10.1995, pag. 33. (12) GU L 144 del 28.6.1995, pag. 14. (13) GU L 136 del 31.5.1994, pag. 33.
Storico versioni

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