Art. 3

In vigore dal 15 ott 1999
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 1999. Per la Commissione Pascal LAMY Membro della Commissione (1) GU L 66 del 10.3.1994, pag. 1. (2) GU L 21 del 27.1.1996, pag. 6. (3) GU L 162 del 26.6.1999, pag. 35. ALLEGATO I Coefficiente di riduzione/aumento applicabile alle importazioni nel 1997 o 1998 (importatori tradizionali) >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO II Coefficiente di riduzione al quantitativo/valore richiesto nei limiti degli importi massimi fissati dal regolamento (CE) n. 1369/1999 (Importatori non tradizionali) >SPAZIO PER TABELLA>
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Art. 3 Regolamento (UE) 1999/2201 | Portale Normativo