Art. 2
In vigore dal 15 ott 1999
Per i prodotti di cui all'allegato II del presente regolamento, le domande di licenza d'importazione regolarmente presentate dagli importatori non tradizionali sono soddisfatte dalle competenti autorità nazioanli a concorrenza del quantitativo o del valore risultanti dall'applicazione del coefficiente di riduzione specificato in detto allegato II per ciascun contingente all'importo richiesto dagli importatori, entro i limiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 1369/1999.
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