Art. 1

In vigore dal 15 ott 1999
Per i prodotti di cui all'allegato I del presente regolamento, le domande di licenza di importazione regolarmente presentate dagli importatori tradizionali sono soddisfatte dalle competenti autorità nazionali a concorrenza del quantitativo o del valore risultanti dall'applicazione del coefficiente di riduzione/aumento specificato nell'allegato I per ciascun contingente alle importazioni effettuate da ciascun importatore nel corso del 1997 o del 1998, secondo quanto indicato dall'importatore. Qualora l'applicazione del suddetto criterio quantitativo comportasse l'assegnazione di quantitativi o valori superiori a quelli richiesti, il quantitativo o il valore attribuiti sono limitati a quelli richiesti.
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