Art. 3
In vigore dal 15 ott 1999
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 1999.
Per la Commissione
Pascal LAMY
Membro della Commissione
(1) GU L 66 del 10.3.1994, pag. 1.
(2) GU L 21 del 27.1.1996, pag. 6.
(3) GU L 162 del 26.6.1999, pag. 35.
ALLEGATO I
Coefficiente di riduzione/aumento applicabile alle importazioni nel 1997 o 1998
(importatori tradizionali)
>SPAZIO PER TABELLA>
ALLEGATO II
Coefficiente di riduzione al quantitativo/valore richiesto nei limiti degli importi massimi fissati dal regolamento (CE) n. 1369/1999
(Importatori non tradizionali)
>SPAZIO PER TABELLA>
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:1999:2201:oj#art-3