Art. 11

In vigore dal 21 giu 1999
1. La Commissione attua l'assistenza comunitaria nel rispetto della trasparenza e conformemente al regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, in particolare l'articolo 114. 2. L'assistenza preadesione copre anche le spese di sorveglianza, di controllo e di valutazione degli interventi. 3. Le decisioni di finanziamento e tutti i contratti o strumenti di esecuzione che ne derivano autorizzano espressamente la Commissione e la Corte dei conti a procedere, all'occorrenza, a verifiche in loco.
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