Art. 8

In vigore dal 21 giu 1999
Le azioni e le misure finanziate a titolo dei tre strumenti di cui agli sono decise secondo le disposizioni previste da ciascuno dei regolamenti relativi a detti strumenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1999:1266:oj#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 8 Regolamento (UE) 1999/1266 | Portale Normativo