Art. 10

In vigore dal 21 giu 1999
La Commissione assicura il coordinamento e la coerenza tra gli interventi attuati nel quadro del presente regolamento a titolo del bilancio comunitario, gli interventi della Banca europea per gli investimenti o di altri strumenti finanziari comunitari e quelli delle istituzioni finanziarie internazionali.
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Art. 10 Regolamento (UE) 1999/1266 | Portale Normativo