Art. 14

In vigore dal 21 giu 1999
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 21 giugno 1999. Per il Consiglio Il Presidente G. VERHEUGEN (1) GU C 140 del 5.5.1998, pag. 26 e GU C 329 del 27.10.1998, pag. 13. (2) Parere espresso il 6 maggio 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) GU L 85 del 20.3.1998, pag. 1. (4) Vedi pagina 87 della presente Gazzetta ufficiale. (5) Vedi pagina 73 della presente Gazzetta ufficiale. (6) GU L. 375 del 23.12.1989, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 753/96 (GU L 103 del 26.4.1996, pag. 5). (7) GU L 228 del 9.9.1996, pag. 1. (8) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 73. (9) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 87. ALLEGATO CRITERI E PRESCRIZIONI MINIMI PER LA GESTIONE DECENTRATA DA APPLICARE ALLE AGENZIE ESECUTIVE DEI PAESI CANDIDATI () 1. Criteri minimi per la valutazione della capacità di gestione degli aiuti da parte delle agenzie esecutive dei paesi candidati I criteri seguenti sono applicati dalla Commissione per valutare quali agenzie esecutive dei paesi partner siano in grado di gestire gli aiuti su base decentrata: i) ben definito sistema di gestione dei fondi dotato di un regolamento interno completo, con responsabilità istituzionali e individuali chiare; ii) principio di separazione dei poteri che deve essere rispettato in modo da garantire l'assenza di conflitti di interesse negli appalti e nei pagamenti; iii) disponibilità di personale idoneo a cui assegnare i compiti. Occorre che il personale abbia le opportune competenze ed esperienze in materia di verifiche contabili, conoscenze linguistiche e una formazione completa nell'applicazione dei programmi comunitari. 2. Prescrizioni minime per la gestione decentrata da parte delle agenzie esecutive dei paesi candidati La gestione decentrata nei paesi candidati, con un controllo ex poste della Commissione, può essere applicata alle agenzie esecutive che soddisfino le seguenti condizioni: i) controlli interni efficaci dimostrati comprendenti funzioni di revisione contabile indipendenti e un sistema efficace di rendicontazione contabile e finanziaria conforme alle norme di revisione internazionalmente accettate; ii) un esempio recente di controllo finanziario e operativo che dimostri la gestione efficace e tempestiva dei contributi comunitari, ovvero misure nazionali di natura analoga; iii) un controllo finanziario nazionale affidabile sull'agenzia esecutiva; iv) norme in materia di appalti approvate dalla Commissione in base ai requisiti del titolo IX del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee; v) impegno dell'ordinatore nazionale ad assumersi la piena responsabilità ed affidabilità per i fondi. Quest'impostazione non pregiudica il diritto della Commissione e della Corte dei conti di verificare le spese.
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Art. 14 Regolamento (UE) 1999/1266 | Portale Normativo