Art. 5
Modalità di applicazione
In vigore dal 21 giu 1999
Qualsiasi modalità di applicazione del presente regolamento è adottata dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 48 del regolamento (CE) n. 1260/1999.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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