Art. 2
Campo d'applicazione
In vigore dal 21 giu 1999
1. Nell'ambito dei compiti di cui all', il FESR partecipa al finanziamento di quanto segue:
a) investimenti produttivi che permettono di creare o salvaguardare posti di lavoro durevoli;
b) investimenti nel settore delle infrastrutture:
i) che, nelle regioni che rientrano nell'obiettivo n. 1, contribuiscono all'aumento del potenziale economico, allo sviluppo, all'adeguamento strutturale e alla creazione o al mantenimento di posti di lavoro durevoli in tali regioni, compresi gli investimenti che contribuiscono alla creazione e allo sviluppo delle reti transeuropee nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia tenendo conto della necessità di collegare con le regioni centrali della Comunità quelle che presentano svantaggi strutturali derivanti da insularità, mancanza di vie di accesso e perifericità;
ii) che, nelle regioni o zone che rientrano negli obiettivi n. 1 e n. 2 o tramite l'iniziativa comunitaria di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1260/1999 interessano la diversificazione di zone d'insediamento economico e di zone industriali in declino, il rinnovamento di aree urbane degradate nonché il rilancio e l'integrazione delle zone rurali e di quelle dipendenti dalla pesca, come pure gli investimenti in infrastrutture il cui ammodernamento o riassetto condiziona la creazione o lo sviluppo di attività economiche generatrici di posti di lavoro, compresi i collegamenti in materia di infrastrutture che condizionano lo sviluppo di queste attività;
c) sviluppo del potenziale endogeno attraverso misure di animazione e di sostegno alle iniziative per lo sviluppo locale e l'occupazione nonché alle attività delle piccole e medie imprese, segnatamente attraverso:
i) aiuti ai servizi in favore delle aziende, in particolare nei settori della gestione, degli studi e ricerche di mercato e dei servizi comuni a varie aziende;
ii) il finanziamento del trasferimento di tecnologia, con particolare riferimento alla raccolta e alla diffusione dell'informazione, all'organizzazione comune di imprese e istituti di ricerca nonché al finanziamento dell'attuazione dell'innovazione aziendale;
iii) il miglioramento delle possibilità di accesso delle aziende al finanziamento e al credito, attraverso la creazione e lo sviluppo di idonei strumenti di finanziamento ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1260/1999;
iv) gli aiuti diretti agli investimenti di cui all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999, in assenza di un regime di aiuti;
v) la realizzazione di infrastrutture di dimensioni consone allo sviluppo locale e dell'occupazione;
vi) aiuti alle strutture di servizi zonali per la creazione di nuovi posti di lavoro, escluse le misure finanziate dal Fondo sociale europeo (FSE);
d) le misure di assistenza tecnica di cui all', paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1260/1999.
Nelle regioni che rientrano nell'obiettivo n. 1, il FESR può partecipare al finanziamento di investimenti per l'istruzione e la sanità che contribuiscano all'adeguamento strutturale di dette regioni.
2. In applicazione del paragrafo 1, la partecipazione finanziaria del FESR sostiene ad esempio i seguenti settori:
a) l'ambiente produttivo, segnatamente per sviluppare la competitività e gli investimenti durevoli delle imprese, in particolare delle piccole e medie imprese, nonché per aumentare le capacità di attrazione delle regioni, segnatamente mediante il potenziamento della loro dotazione infrastrutturale;
b) la ricerca e lo sviluppo tecnologico allo scopo di favorire l'attuazione delle nuove tecnologie e l'innovazione o di potenziare le capacità di ricerca e di sviluppo tecnologico che contribuiscano allo sviluppo regionale;
c) lo sviluppo della società dell'informazione;
d) lo sviluppo del turismo e degli investimenti culturali, compresa la protezione del patrimonio culturale e naturale, a condizione che creino posti di lavoro duraturi;
e) la protezione e il miglioramento dell'ambiente, segnatamente tenendo conto dei principi di precauzione e di azione preventiva nel sostegno allo sviluppo economico, l'impiego pulito ed efficace dell'energia e lo sviluppo delle energie rinnovabili;
f) la parità tra uomini e donne nel campo dell'occupazione, in particolare con la creazione di imprese e mediante infrastrutture o servizi che consentano di conciliare la vita familiare con quella professionale;
g) la cooperazione transnazionale, transfrontaliera e interregionale nel settore dello sviluppo regionale e locale duraturo.
Storico versioni
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