Art. 9
Entrata in vigore
In vigore dal 21 giu 1999
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 21 giugno 1999.
Per il Parlamento europeo
Il Presidente
J. M. GIL-ROBLES
Per il Consiglio
Il Presidente
G. VERHEUGEN
(1) GU C 176 del 9.6.1998, pag. 35, e
GU C 52 del 23.2.1999, pag. 12.
(2) GU C 407 del 28.12.1998, pag. 74.
(3) GU C 51 del 22.2.1999, pag. 1.
(4) Parere del Parlamento europeo del 19 novembre 1998 (GU C 379 del 7.12.1998, pag. 178), posizione comune del Consiglio del 14 aprile 1999 (GU C 134 del 14.5.1999, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 6 maggio 1999 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(5) Cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(6) GU L 374 del 31.12.1988, pag. 15. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2083/93 (GU L 193 del 31.7.1993, pag. 34).
(7) Regolamento (CE) n. 1262/1999 Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo al Fondo sociale europeo (cfr. pagina 48 della presente Gazzetta ufficiale).
(8) Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80).
(9) Regolamento (CE) n. 1263/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo alle azioni strutturali nel settore della pesca (cfr. pag. 54 della presente Gazzetta ufficiale).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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