Art. 4

Azioni innovatrici

In vigore dal 21 giu 1999
1. Conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1261/1999, il FESR può partecipare al finanziamento di quanto segue: a) studi intrapresi su iniziativa della Commissione al fine di analizzare e individuare i problemi e le soluzioni nel campo dello sviluppo regionale, in particolare per quanto riguarda uno sviluppo armonioso, equilibrato e duraturo dello spazio comunitario nel suo insieme, compreso lo schema di sviluppo dello spazio comunitario; b) progetti pilota che identificano o propongono nuove soluzioni in materia di sviluppo regionale e locale per trasferirle, una volta dimostrate, negli interventi; c) scambi di esperimenti innovativi volti a valorizzare e a trasferire l'esperienza acquisita nel settore dello sviluppo regionale o locale. 2. Conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999, il campo di applicazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo è ampliato dalla decisione di partecipazione dei Fondi a misure che possono essere finanziate tramite i regolamenti (CE) n. 1262/1999, n. 1257/1999, e n. 1263/1999, per attuare tutte le misure previste dal progetto pilota interessato.
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Art. 4 Regolamento (UE) 1999/1261 — Azioni innovatrici | Portale Normativo