Art. 3

In vigore dal 16 dic 1991
Fatto salvo l', le regole tecniche e procedure amministrative comuni applicabili nella Comunità per i settori di cui all'allegato II sono i codici corrispondenti che figurano in detto allegato e che sono in vigore il 1o gennaio 1992.
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Art. 3 Regolamento (UE) 1991/3922 | Portale Normativo