Art. 5

In vigore dal 16 dic 1991
Gli Stati membri provvedono affinché le proprie autorità competenti per l'aviazione civile soddisfino le condizioni di adesione alle JAA, specificate negli accordi e firmino senza riserve, gli accordi stessi anteriormente al 1o gennaio 1992.
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Art. 5 Regolamento (UE) 1991/3922 | Portale Normativo