Art. 6

In vigore dal 16 dic 1991
1. Gli Stati membri riconoscono i prodotti progettati, costruiti, gestiti e sottoposti a manutenzione in conformitá alle regole tecniche e procedure amministrative comuni, senza imporre altre esigenze tecniche o procedere ad una nuova valutazione quando detti prodotti sono stati omologati da un altro Stato membro. I prodotti riconosciuti inizialmente entro determinati limiti sono riconosciuti in seguito entro gli stessi limiti. 2. I prodotti esistenti e le loro versioni derivate che non sono omologati conformemente alle regole tecniche e procedure amministrative comuni possono essere ammessi dagli Stati membri sulla base dei loro regolamenti nazionali in vigore, fino al momento dell'adozione delle regole tecniche e procedure amministrative comuni applicabili a tali prodotti in virtù del presente regolamento.
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