Art. 3
In vigore dal 16 dic 1991
Fatto salvo l', le regole tecniche e procedure amministrative comuni applicabili nella Comunità per i settori di cui all'allegato II sono i codici corrispondenti che figurano in detto allegato e che sono in vigore il 1o gennaio 1992.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1991:3922:oj#art-3