Art. 9
In vigore dal 20 nov 1991
1. L'offerta è respinta se il prezzo proposto è inferiore al prezzo minimo.
2. Qualora, con l'accettazione di una pluralità di offerte recanti il medesimo prezzo per uno stesso deposito, venga superato il quantitativo ancora disponibile, l'aggiudicazione ha luogo mediante ripartizione del quantitativo disponibile proporzionalmente ai quantitativi indicati nelle offerte in oggetto. Tuttavia, qualora la ripartizione comportasse l'attribuzione di quantitativi inferiori a 5 t, si procede all'aggiudicazione mediante sorteggio.
3. I diritti e gli obblighi derivanti dalla gara non sono trasmissibili.
Storico versioni
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