Art. 10

In vigore dal 20 nov 1991
1. Ogni offerente viene immediatamente informato dall'organismo d'intervento dell'esito della sua partecipazione alla gara particolare. 2. L'aggiudicatario versa all'organismo d'intervento, prima del ritiro del latte scremato in polvere e nel termine di cui all', paragrafo 2, per ogni quantitativo che intende ritirare, l'importo corrispondente alla propria offerta. 3. Salvo caso di forza maggiore, se l'aggiudicatario non esegue suddetto versamento entro il termine previsto, oltre all'incameramento della cauzione di gara di cui all', paragrafo 1, il contratto di vendita è risolto per i quantitativi restanti.
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