Art. 6

In vigore dal 20 nov 1991
1. Gli interessati partecipano alla gara particolare vuoi mediante lettera raccomandata, depositando l'offerta scritta presso l'organismo d'intervento contro relativa ricevuta, vuoi mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione scritta. L'offerta è inoltrata dall'organismo d'intervento che detiene il latte scremato in polvere. 2. Nell'offerta sono indicati: a) il nome e l'indirizzo dell'offerente; b) il quantitativo richiesto; c) il prezzo offerto per 100 kg di latte scremato in polvere, senza tener conto delle imposte interne, partenza deposito, espresso in ecu; d) lo Stato membro nel cui territorio verrà effettuata la denaturazione o la trasformazione in alimenti composti e) se del caso, il deposito nel quale è immagazzinato il latte scremato in polvere ed eventualmente un deposito alternativo. 3. Un'offerta è valida soltanto se: a) riguarda un quantitativo di almeno 10 t. Tuttavia, qualora il quantitativo disponibile in un deposito sia inferiore, il quantitativo disponibile costituisce il minimo per l'offerta; b) è accompagnata dall'impegno di cui all'; c) l'offerente allega una dichiarazione di rinuncia a qualsiasi reclamo in ordine alla qualità ed alle caratteristiche del latte scremato in polvere eventualmente aggiudicato; d) è fornita la prova che l'offerente ha costituito, prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, la cauzione di gara di cui all', paragrafo 1, per la gara particolare di cui trattasi. 4. L'offerta diviene irrevocabile una volta scaduto il termine di cui all', paragrafo 3.
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Art. 6 Regolamento (UE) 1991/3398 | Portale Normativo