Art. 4
In vigore dal 20 nov 1991
1. Un bando di gara permanente è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee almeno otto giorni prima della scadenza del primo termine per la presentazione delle offerte.
2. Durante il periodo di validatà della gara permanente l'organismo di intervento procede a gare particolari.
A tal fine l'organismo d'intervento redige un bando di gara nel quale sono indicati in particolare il termine ed il luogo per la presentazione delle offerte.
Per i quantitativi di latte scremato in polvere da esso detenuti, l'organismo d'intervento indica inoltre:
a) l'ubicazione dei depositi nei quali è immagazzinato il latte scremato in polvere destinato alla vendita;
b) i quantitativi di detto latte messi in vendita in ciascun deposito.
3. Il termine per la presentazione delle offerte relative a ciascuna gara particolare scade alle ore 12 del secondo e quarto martedì del mese, salvo il quarto martedì del mese di dicembre. Se il martedì è un giorno festivo, il termine è prorogato fino alle ore 12 del primo giorno lavorativo successivo.
Storico versioni
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