Art. 5
All'articolo 12 bis del regolamento (CEE) n. 1582/91 è aggiunto il seguente paragrafo:
In vigore dal 18 ott 1991
« 7. L'aggiudicatario beneficia, a sua richiesta, dell'indennità giornaliera prevista dall' del regolamento (CEE) n. 3061/91 Commissione (*), a partire dal 23 ottobre 1991 fino alla data in cui i prodotti sono ritirati dall'organismo designato dalla Commissione, qualora i prodotti non siano stati ritirati in precedenza.
(*) GU n. L 289 del 19. 10. 1991, pag. 25. »
Storico versioni
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