Art. 3
In vigore dal 18 ott 1991
Qualora le imprese aggiudicatarie non siano in grado di garantire il magazzinaggio alle condizioni stabilite all', gli organismi di intervento adottano le misure necessarie per prendere essi stessi in consegna i prodotti e ammassarli fino al loro ritiro da parte degli organismi incaricati del trasporto o, eventualmente, fino all'adozione di una decisione della Commissione sullo smaltimento dei prodotti stessi.
Per la copertura delle spese connesse alla suddetta operazione sono fissati importi forfettari in applicazione dell', paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia (8).
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