Art. 1
In vigore dal 18 ott 1991
Qualora, nel quadro delle gare indette in applicazione del regolamento (CEE) n. 598/91, i prodotti da fornire non sono stati presi in consegna dagli organismi designati dalla Commissione per il trasporto e la distribuzione in loco dei prodotti entro il termine di ritiro stabilito per ciascuna fornitura, a partire dal giorno successivo a tale scadenza gli organismi di intervento degli Stati membri di ammasso prendono in consegna i prodotti alle condizioni stabilite dal presente regolamento.
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