Art. 2

In vigore dal 18 ott 1991
Gli organismi di intervento stipulano con le imprese che si sono aggiudicate la fabbricazione e il condizionamento dei prodotti e che accettano di conservarli in magazzino fino alla data dell'effettivo ritiro dei prodotti da parte degli organismi incaricati del trasporto o, eventualmente, fino ad una decisione di svincolo da adottarsi dall'organismo di intervento, previa consultazione della Commissione, un contratto di ammasso a norma del quale i prodotti vengono conservati in condizioni di magazzinaggio adeguate, contro il versamento di un'indennità giornaliera di 0,27 ECU/t al giorno. Tale importo è convertito in moneta nazionale mediante il tasso applicabile il 16 ottobre 1991, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C. Il contratto prevede l'obbligo di costituire una cauzione a norma del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (7), di importo pari alla cauzione di fornitura prevista nell'ambito della gara. L'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del citato regolamento è costituita dal magazzinaggio dei prodotti in condizioni adeguate fino al termine del periodo di ammasso stabilito dal primo comma.
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Art. 2 Regolamento (UE) 1991/3061 | Portale Normativo