Art. 4

1. La proposta o l'offerta completa deve contenere:

In vigore dal 7 ott 1991
a) il nome e l'indirizzo dell'interessato; b) tutte le indicazioni relative alle azioni proposte, con la loro motivazione e descrizione particolareggiata, l'indicazione dei termini di esecuzione, dei risultati previsti e dei terzi eventualmente partecipanti all'esecuzione dell'azione; c) il costo totale, al netto da tasse, espresso in ECU, con la ripartizione dell'importo tra le singole voci e con il relativo piano di finanziamento; d) le modalità di pagamento desiderate per il versamento del contributo comunitario, in conformità dell', paragrafo 1, lettere a) o b); e) l'ultima relazione sull'attività disponibile, sempreché non sia già in possesso dell'organismo competente. 2. Una proposta è valida soltanto: a) se è presentata da un interessato che soddisfi alle condizioni di cui all', paragrafo 1; b) se è accompagnata da una dichiarazione con la quale l'interessato si impegna a rispettare le disposizioni del presente regolamento ed i criteri di gestione stabiliti dai servizi della Commissione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1991:2944:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo