Art. 4
1. La proposta o l'offerta completa deve contenere:
In vigore dal 7 ott 1991
a) il nome e l'indirizzo dell'interessato;
b) tutte le indicazioni relative alle azioni proposte, con la loro motivazione e descrizione particolareggiata, l'indicazione dei termini di esecuzione, dei risultati previsti e dei terzi eventualmente partecipanti all'esecuzione dell'azione;
c) il costo totale, al netto da tasse, espresso in ECU, con la ripartizione dell'importo tra le singole voci e con il relativo piano di finanziamento;
d) le modalità di pagamento desiderate per il versamento del contributo comunitario, in conformità dell', paragrafo 1, lettere a) o b);
e) l'ultima relazione sull'attività disponibile, sempreché non sia già in possesso dell'organismo competente.
2. Una proposta è valida soltanto:
a) se è presentata da un interessato che soddisfi alle condizioni di cui all', paragrafo 1;
b) se è accompagnata da una dichiarazione con la quale l'interessato si impegna a rispettare le disposizioni del presente regolamento ed i criteri di gestione stabiliti dai servizi della Commissione.
Storico versioni
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