Art. 8
In vigore dal 7 ott 1991
1. Ogni interessato cui sia stata affidata l'esecuzione di una delle misure di cui all', paragrafo 1, trasmette all'organismo competente, al più tardi quattro mesi dopo il termine ultimo stabilito nel contratto per l'esecuzione delle misure, una relazione particolareggiata sull'impiego dei fondi comunitari concessi e sui risultati delle misure in causa. Se la relazione viene trasmessa dopo i quattro mesi successivi al termine ultimo, una parte del contributo comunitario viene incamerata nella misura del 10 % per ogni mese iniziato dopo la scadenza del suddetto termine.
2. Per ogni contratto eseguito, l'organismo competente trasmette alla Commissione un certificato di corretta esecuzione e una copia della relazione finale.
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